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Sez. 1, Sentenza n. 4778 del 09/11/1977 (Rv. 388380 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - AMMONTARE DELL'IMPOSTA - CAUSALE DELL'IMPOSTA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388380-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - AMMONTARE DELL'IMPOSTA - CAUSALE DELL'IMPOSTA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

L'ingiunzione fiscale deve essere motivata in modo da consentire al contribuente di conoscere, con la dovuta precisione, l'ammontare e la causale dell'imposta dovuta: a tal fine e tuttavia sufficiente anche una sintetica esposizione degli elementi suindicati. (Conf 4098/75, mass n 378411).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)