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Sez. 1, Sentenza n. 4527 del 06/07/1983 (Rv. 429400 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRIBUTI DOGANALI.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429400-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI TRIBUTI DOGANALI.*

L'ingiunzione fiscale, al pari di qualsiasi atto amministrativo, deve essere adeguatamente motivata, ma a tal fine non è necessario che la motivazione sia contestuale ed esplicita in ogni dettaglio, essendo sufficiente che essa contenga elementi tali da porre il contribuente in grado di conoscere la causale e l'ammontare del pagamento richiesto, ossia gli elementi essenziali della pretesa fiscale che lo pongano in condizione di contestare la validità così nell'an che nel quantum. (nella specie, per Tributi doganali, nell'ingiunzione erano indicate dettagliatamente le varie bollette con specificazione, per ciascuna di esse, dell'ammontare della maggiore imposta pretesa, nonché della causale dell'imposizione, indicata nell'erronea applicazione di tariffa, ossia nell'applicazione, alla merce cui ciascuna bolletta si riferiva, di una voce di tariffa invece di un'altra. La C.S. ha ritenuto che tale ingiunzione, pure in Mancanza dell'indicazione della diversa voce di tariffa da applicarsi, era sufficiente per consentire al contribuente di contestare la pretesa, esponendo le ragioni per cui fosse da ritenersi esatta per la merce, così come identificata, la voce di tariffa applicata). (Conf 3822/80, mass n 407668; (Conf 4778/77, mass n 388380).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)