Sez. U, Ordinanza n. 12412 del 06/07/2004 (Rv. 574212 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Proposizione - Legittimazione - Dell'attore - Configurabilità - Dubbi ragionevoli sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito - Insorgenza - Sufficienza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, in presenza di ragionevoli dubbi (nella specie, insorti a seguito della contestazione del convenuto) sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)