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Sez. U, Ordinanza n. 10995 del 25/07/2002 (Rv. 556240 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Proposizione - Legittimazione - Dell'attore - Configurabilità - Contestazione della giurisdizione da parte del convenuto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556240-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla giurisdizione, l'istanza di regolamento preventivo può essere proposta anche dall'attore nel giudizio di merito, indipendentemente da eccezioni sul punto da parte del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)