Sez. 5, Sentenza n. 760 del 09/11/1983 Ud. (dep. 27/01/1984) Rv. 162381 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO O DELLA PENA - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO - APPLICAZIONE IN GRADO D'APPELLO - AUTOMATICA RIDUZIONE DELLA PENA - CASI - AUMENTO UNITARIO DI PENA - NUOVA VALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE: DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS.*
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO O DELLA PENA - CAUSE ESTINTIVE DEL REATO - APPLICAZIONE IN GRADO D'APPELLO - AUTOMATICA RIDUZIONE DELLA PENA - CASI - AUMENTO UNITARIO DI PENA - NUOVA VALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE: DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS.*
Nell'ipotesi in cui il giudice di appello applichi una causa estintiva del reato soltanto a talune delle violazioni riunite in continuazione, si ha automatica riduzione di pena soltanto qualora venga esclusa la continuazione medesima ovvero quando il giudice di primo grado abbia specificato l'aumento stesso con riferimento ad ogni singolo illecito. Nel caso in cui l'aumento predetto sia stato fissato unitariamente, il giudice dell'impugnazione è tenuto a compiere una nuova valutazione della misura dell'aumento di pena per la continuazione, con l'unico limite - in applicazione del principio del divieto della reformatio in peius - di non elevare la misura già stabilita in primo grado. (V mass n 157694; (V mass n 900019).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)