Sez. U, Sentenza n. 1547 del 26/04/1977 (Rv. 385256 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - GESTIONE DELLE FORNITURE DELL'ACQUA AGLI UTENTI - NATURA - DOMANDA DELLO UTENTE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO FONDATA SULLA CONTESTAZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE NON CORRISPOSTO DALL'UTENTE PRECEDENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - GESTIONE DELLE FORNITURE DELL'ACQUA AGLI UTENTI - NATURA - DOMANDA DELLO UTENTE PER IL RIPRISTINO DEL SERVIZIO FONDATA SULLA CONTESTAZIONE DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CANONE NON CORRISPOSTO DALL'UTENTE PRECEDENTE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
L'ente autonomo per l'acquedotto pugliese, pur essendo un ente pubblico, agisce, per quanto attiene alla gestione delle forniture dell'acqua ai clienti jure privatorum, essendo tali forniture regolate da veri e propri contratti di diritto privato. Inoltre, l'ente medesimo, operando in regime di monopolio, e obbligato, a norma degli artt 2597 cod civ e terzo del suo regolamento interno approvato con RD 16 gennaio 1921 n 195, a contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto della sua impresa, osservando parita di trattamento. Ne consegue che rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria, le domande con la quale un utente, assumendo di non essere obbligato a pagare i canoni dovuti dal precedente utente e lamentando l'arbitraria interruzione della erogazione dell'acqua disposta dall'ente a seguito del suo rifiuto di pagamento, chieda al pretore di disporre, a norma dell'art 700 cod proc civ il ripristino del servizio ed, ottenuto tale provvedimento, ne richieda la conferma al tribunale con la declaratoria dell'Obbligo dell'ente a stipulare il nuovo contratto di fornitura senza richiedere il saldo del debito precedente, e con la condanna del medesimo al risarcimento del danno.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 26/01/1902 num. 45, Legge 23/09/1920 num. 1365 CORTE COST., Regio Decr. 16/01/1921 num. 195 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)