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Sez. 3, Sentenza n. 6904 del 07/04/2015 (Rv. 634930 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Art. 7 della legge n. 817 del 1971 - Spettanza del diritto di prelazione e riscatto al confinante nudo proprietario - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634930-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

Il diritto di prelazione e riscatto agrario, previsto dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, comportando una limitazione del diritto di proprietà, non può essere riconosciuto al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sicché non spetta al confinante nudo proprietario, in quanto tale privo della qualità di coltivatore diretto del fondo, che non ha poteri di godimento del bene, di cui potrebbe non diventare mai pieno proprietario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 7, Decreto Legge 24/06/2014 num. 91 art. 7 ter, Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7 com. 2 n. 2, Legge 11/08/2014 num. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1014 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)