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Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 25/03/2016 (Rv. 639421 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Fondo confinante condotto da società semplice - Esercizio del diritto da parte del socio che sia anche comproprietario del fondo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639421-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché tali diritti, previsti in favore del confinante dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, non spettano al socio della società semplice, affittuaria del fondo rustico, ancorchè egli sia anche comproprietario del fondo, ove l'attività agricola sia riferibile alla società quale autonomo centro di imputazione giuridica, richiedendo la norma la coincidenza tra la titolarità del fondo e l'esercizio dell'attività agricola.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 3, Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)