Sez. 1, Sentenza n. 800 del 20/02/1978 (Rv. 390131 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - CREDITI DELL'INPS - BENEFICI ASSICURATI DALLA LEGGE N 426 DEL 1975 - APPLICABILITA AI CREDITI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - POTERE DI IMPUGNATIVA DA PARTE DEI CREDITORI POSPOSTI - APPLICABILITA IMMEDIATA DELLA LEGGE ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - CREDITI DELL'INPS - BENEFICI ASSICURATI DALLA LEGGE N 426 DEL 1975 - APPLICABILITA AI CREDITI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - POTERE DI IMPUGNATIVA DA PARTE DEI CREDITORI POSPOSTI - APPLICABILITA IMMEDIATA DELLA LEGGE ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
La legge 29 luglio 1975 n 426, ove, a modifica delle Disposizioni contenute nell'art 66 della legge 30 aprile 1969 n 153, assicura ai crediti dell'INPS una posizione poziore nell'ordine dei privilegi, pure con riguardo a crediti anteriori e fino a che sia in corso la procedura concorsuale in cui vengono fatti valere (artt 12 e 13), e, d'altra parte, consente agli altri creditori, che per effetto di essa vedano degradato il loro privilegio ad un posto inferiore, di impugnare i crediti pregiudizievoli fino alla data di esecutivita del riparto finale (art 15), trova immediata applicazione nei giudizi pendenti, anche in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 12, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 13, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)