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Sez. 1, Sentenza n. 5288 del 11/10/1979 (Rv. 401882 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - PRIVILEGIO PREVISTO DALL'ART 2751 BIS N 5 COD CIV - RICONOSCIMENTO AI CREDITI AMMESSI COME CHIROGRAFARI SECONDO LA DISCIPLINA VIGENTE ALL'EPOCA DELLA APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401882-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - PRIVILEGIO PREVISTO DALL'ART 2751 BIS N 5 COD CIV - RICONOSCIMENTO AI CREDITI AMMESSI COME CHIROGRAFARI SECONDO LA DISCIPLINA VIGENTE ALL'EPOCA DELLA APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO.*

Il privilegio accordato ai crediti delle imprese artigiane dallo art 2751 bis, n 5, cod civ (introdotto dall'art 2 della legge 29 luglio 1975, n 426), deve essere riconosciuto, in Sede di riparto dell'attivo fallimentare, anche ai crediti che, secondo la normativa vigente all'epoca dell'approvazione dello stato passivo, sono stati ammessi come chirografari, in quanto la disciplina transitoria dettata dall'art 15 della legge predetta va intesa nel senso che il diverso grado attribuito ai privilegi preesistenti e operante anche per i crediti gia ammessi allo stato passivo, sempre che il riparto non sia divenuto definitivo. (Conf 157/79, mass n 396225; (Conf 800/78, mass n 390131).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 15 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)