Sez. 3, Sentenza n. 2653 del 21/02/2003 (Rv. 560644 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Domanda fondata su un contratto di mutuo - Causale del versamento - Contestazione da parte dell'asserito mutuatario - Natura di eccezione in senso sostanziale - Esclusione - Onere probatorio a carico dell'attore - Permanenza.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
In tema di onere probatorio, qualora l'attore fondi la sua domanda su di un contratto di mutuo, la contestazione da parte del preteso mutuatario in ordine alla reale causale del versamento non integra gli estremi dell'eccezione in senso sostanziale - con conseguente inversione dell'onere della prova - atteso che la negazione dell'esistenza di un contratto si traduce nella contestazione del titolo posto a base della domanda stessa, anche se il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro indicandone contestualmente la causale, con la conseguenza che l'onere probatorio rimane fermo (ed integro) a carico dell'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)