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Sez. 3, Sentenza n. 7343 del 09/08/1996 (Rv. 499100 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Domanda attrice fondata su un contratto di mutuo - Contestazione sulla causale del versamento da parte del preteso mutuatario - Eccezione in senso sostanziale - Configurabilità - Esclusione - Onere probatorio a carico dell'attore - Permanenza.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499100-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione da parte del preteso mutuatario circa la causale del versamento non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché la negazione dell'esistenza del contratto si traduce nella contestazione del titolo posto a base della domanda, anche il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza che rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)