Sez. 1, Sentenza n. 10642 del 09/07/1981 Ud. (dep. 27/11/1981) Rv. 151138 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - L. 2 OTTOBRE 1967 N. 895 ART. 5 - FATTO DI LIEVE ENTITÀ - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA - DIMINUZIONE NON CONCESSA NEL MASSIMO - OSTATIVITÀ RITENUTA DAL GIUDICE NELLA SENTENZA - VIOLAZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - L. 2 OTTOBRE 1967 N. 895 ART. 5 - FATTO DI LIEVE ENTITÀ - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA - DIMINUZIONE NON CONCESSA NEL MASSIMO - OSTATIVITÀ RITENUTA DAL GIUDICE NELLA SENTENZA - VIOLAZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE.*
Non incorre in violazione di legge il giudice di merito che, pur applicando l'attenuante di cui all'art. 5 l. 2 ottobre 1967 n. 895, ma non attribuendo il massimo di riduzione della pena, motivi tale Esercizio del suo potere discrezionale in considerazione del calibro e della potenzialità dell'arma nonché delle alterazioni ad essa apportate dall'imputato. (V mass n 122658 e massima ivi citata, in generale).*
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)