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Sez. 1, Sentenza n. 10642 del 09/07/1981 Ud. (dep. 27/11/1981) Rv. 151138 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - L. 2 OTTOBRE 1967 N. 895 ART. 5 - FATTO DI LIEVE ENTITÀ - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA - DIMINUZIONE NON CONCESSA NEL MASSIMO - OSTATIVITÀ RITENUTA DAL GIUDICE NELLA SENTENZA - VIOLAZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151138-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - L. 2 OTTOBRE 1967 N. 895 ART. 5 - FATTO DI LIEVE ENTITÀ - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA - DIMINUZIONE NON CONCESSA NEL MASSIMO - OSTATIVITÀ RITENUTA DAL GIUDICE NELLA SENTENZA - VIOLAZIONE DI LEGGE - ESCLUSIONE.*

Non incorre in violazione di legge il giudice di merito che, pur applicando l'attenuante di cui all'art. 5 l. 2 ottobre 1967 n. 895, ma non attribuendo il massimo di riduzione della pena, motivi tale Esercizio del suo potere discrezionale in considerazione del calibro e della potenzialità dell'arma nonché delle alterazioni ad essa apportate dall'imputato. (V mass n 122658 e massima ivi citata, in generale).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)