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Sez. 1, Sentenza n. 8397 del 30/05/1972 Ud. (dep. 15/12/1972) Rv. 122658 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA - LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N 895 - FATTO DI LIEVE ENTITA - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122658-01

ARMI - ARMI DA GUERRA - LEGGE 2 OTTOBRE 1967 N 895 - FATTO DI LIEVE ENTITA - LIMITE ALLA DIMINUZIONE DI PENA - ESTREMI - FATTISPECIE.*

L'effetto limitativo della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art 5 legge 2 ottobre 1967, n 895, in materia di armi, e nel senso che la pena, pur potendo diminuire fino ai due terzi di quella edittale per effetto del fatto di lieve entita, non possa in definitiva risultare inferiore ai sei mesi. La diminuzione di pena, pertanto, non puo produrre effetti nel caso che ricorrano piu circostanze attenuanti che, applicate successivamente, importerebbero una pena inferiore ai sei mesi, ma fuori di tale caso gli aumenti e le diminuzioni debbono essere calcolati regolarmente, purche la pena da irrogare in concreto non risulti inferiore ai sei mesi. (nella specie il giudice di merito, fissata la pena per la violazione dell'art 2 legge citata, con l'attenuante dell'art 5, in mesi sei di reclusione, l'aveva ridotta a quattro per effetto delle attenuanti generiche, elevandola poi nuovamente a sei mesi per la recidiva. Il PM ricorrente aveva dedotto la erroneita della riduzione a quattro mesi, ritenendola preclusa dall'art 5 ultimo comma legge citata).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)