Sez. U, Sentenza n. 3568 del 14/02/2011 (Rv. 615915 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola contrattuale di proroga della giurisdizione italiana - Validità - Domicilio in Italia di entrambe le parti - Decisione in base alla legge italiana - Necessità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Alla luce dell'art. 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e degli artt. 2, 17 e 23 del Regolamento CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, la validità di una clausola contrattuale di proroga della giurisdizione italiana in favore di un giudice straniero deve essere decisa, ove entrambe le parti in causa abbiano domicilio in Italia, secondo il diritto italiano - e quindi in base al citato art. 4 - anziché secondo il menzionato Regolamento comunitario, poiché manca, in tal caso, qualsiasi connotato di "internazionalità" della controversia.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)