Sez. U, Sentenza n. 12907 del 30/12/1998 (Rv. 521980 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Clausola di deroga della giurisdizione italiana - Stipulazione anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma secondo, legge n. 218/1995 - Domanda giudiziale successiva - Criteri di verifica della sua validità - Nuovo principio di prorogabilità convenzionale - Applicabilità - Fattispecie relativa a parti ambedue di nazionalità italiana e ad inapplicabilità in concreto del principio.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La validità di una clausola contrattuale di deroga alla giurisdizione italiana, anche se stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 4, secondo comma della legge n. 218 del 1995, va valutata in relazione alla medesima disposizione, che - innovando rispetto alla disciplina previgente - consente la deroga convenzionale della giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa non verte su diritti indisponibili, in quanto gli effetti del patto con cui è stata scelta la giurisdizione competente si verificano solo nel momento in cui viene proposta la domanda giudiziale e, d'altra parte, in base all'art. 72, primo comma, della stessa legge n. 218/1995, unica condizione richiesta, perché il regime dalla medesima prevista si applichi a controversie relative a rapporti giuridici sorti prima della sua entrata in vigore, è che l'azione giudiziaria sia stata proposta dopo tale data. (In concreto il riportato principio è stato ritenuto dalla S.C. inapplicabile nella specie - caratterizzata dalla nazionalità italiana di ambedue le parti - per la non opponibilità della scrittura contenente la clausola di proroga della giurisdizione, per le ragioni evidenziate in altra massima).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)