Sez. 5, Sentenza n. 10406 del 12/05/2011 (Rv. 617941 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Acquisto di terreni agricoli - Obbligo per l'imprenditore di produrre l'attestazione della qualifica di coltivatore diretto - Sussistenza - Superamento del termine di decadenza per l'adempimento - Conseguenze - Perdita del beneficio - Eccezioni - Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità - Limiti.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)