Sez. 5 - , Ordinanza n. 9842 del 19/04/2017 (Rv. 644095 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Acquisto di terreni agricoli - Obbligo per il contribuente di produrre la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale - Superamento del termine di decadenza per l'adempimento - Conseguenze - Perdita del beneficio - Eccezioni - Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità - Valutazione della diligenza - Circostanze concrete.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla l. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'"iter", fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)