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Sez. 2, Sentenza n. 26263 del 03/06/2016 Ud. (dep. 23/06/2016) Rv. 267156 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Revoca della rinuncia a comparire in udienza da parte di imputato detenuto - Successiva istanza di rinvio per legittimo impedimento - Onere di deposito in tempo utile a disporre la traduzione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267156-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO

L'imputato che, revocata la precedente rinuncia a comparire in udienza, chiede il rinvio di quest'ultima adducendo un legittimo impedimento per ragioni di salute, se detenuto in un luogo diverso e lontano dalla sede giudiziaria ove si svolge il processo, ha l'onere di proporre la relativa istanza in tempo utile per consentire di disporre la sua traduzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva giudicato intempestiva la richiesta formulata dall'imputato, detenuto a Milano, alcune ore prima della celebrazione del processo in appello a Palermo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)