Sez. 3, Sentenza n. 50443 del 27/10/2015 Ud. (dep. 23/12/2015) Rv. 265617 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale - Diritto a presenziare all'udienza - Condizioni - Richiesta tempestiva - Doveri del giudice d'appello - Individuazione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
Nel giudizio camerale d'appello, il giudice può ritenere tardiva la richiesta di traduzione formulata dall'imputato detenuto, o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, solo quando, a causa dell'intempestività dell'istanza, non vi è la possibilità pratica di assicurare la presenza in udienza dell'appellante, dando conto in motivazione delle specifiche e concrete ragioni che ne impediscono la traduzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 123 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 n. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)