Sez. 6, Sentenza n. 10941 del 23/05/1977 Ud. (dep. 22/09/1977) Rv. 136747 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO DALLA DOMANDA DELLA PARTE IMPUGNANTE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI APPELLO DALLA DOMANDA DELLA PARTE IMPUGNANTE - CONSEGUENZE.*
Il giudizio di appello non e configurato, nel vigente sistema processuale, come un nuovo giudizio, in cui si riesaminano ab imis tutte le questioni, essendo, com'e noto, la cognizione del giudice di appello circoscritta ai punti della decisione impugnata, i quali hanno formato oggetto di specifica censura. Pertanto, l'imputato non puo dolersi dell'omesso esame di tesi o richieste difensive non prospettate nei motivi di appello e non attinenti a questioni rilevabili di ufficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)