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Sez. 6, Sentenza n. 1483 del 16/11/1983 Ud. (dep. 16/02/1984) Rv. 162686 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - RILEVABILITÀ DI UFFICIO DI QUESTIONI NON PROPOSTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162686-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - PROVE (NUOVE) - RILEVABILITÀ DI UFFICIO DI QUESTIONI NON PROPOSTE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

In Sede di appello può il giudice esaminare questioni che, pur non proposte, siano rilevabili di ufficio; ma si è fuori da questa ipotesi quando manchino agli Atti elementi concreti a sostegno della questione da esaminare e la sentenza di primo grado non sia stata impugnata sul punto, così precludendo al secondo giudice la possibilità di acquisire nuove prove. (fattispecie in tema di istanza tendente ad ottenere, in Sede di appello, perizia per il riconoscimento di infermità mentale mai addotta in primo grado né proposta nei motivi di appello). (V mass n 156170; (V mass n 154012; (V mass n 136557; (Conf mass n 136747).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 520 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)