Sez. 3, Sentenza n. 28124 del 26/05/2004 Ud. (dep. 23/06/2004) Rv. 229066 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - IN GENERE | Atti compiuti prima del provvedimento di proroga - Richiesta tempestivamemte dal P.M. - Utilizzabilità - Limiti - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - PROROGA - IN GENERE
Le prove acquisite dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, ma in relazione alle quali risulta tempestivamente richiesta la proroga dal P. M., autorizzata dopo la chiusura delle indagini e durante la pendenza del procedimento innanzi al g.u.p., sono utilizzabili, atteso che ciò che rileva è il controllo da parte del g.i.p sull'operato del p.m. e sulle ragioni che rendono legittima la proroga, con l'unico limite della assenza di una pronuncia decisoria da parte del giudice in relazione al procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)