Sez. 5, Sentenza n. 2666 del 29/05/1996 Cc. (dep. 24/06/1996) Rv. 205516 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Termini - Proroga - In genere | G.I.P. - Utilizzabilità degli elementi acquisiti dopo la scadenza del termine ordinario - Sussistenza - Ragione - Giudice del riesame - Competenza funzionale al riguardo - Insussistenza - Ragione - Limitato potere di verifica.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Termini - Proroga - In genere
Nel caso in cui sia stata disposta la proroga delle indagini, il giudice per le indagini preliminari può e deve utilizzare gli elementi acquisiti dopo la scadenza del termine ordinario, né può essere diversamente, non avendo la proroga alcun'altra funzione se non quella di consentire altre acquisizioni. Il codice disciplina il regime della proroga del termine, nell'art. 406 cod. proc. pen., come procedimento incidentale che prevede un suo contraddittorio (comma terzo), sicché è del tutto incongruo proporre la questione di illegittimità della proroga delle indagini in diverso procedimento incidentale concernente la libertà dell'indagato per implicare l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti dopo la scadenza del termine ordinario: il giudice del riesame non ha alcuna competenza funzionale al riguardo, potendo solo verificare se vi sia stata la proroga; se intervenisse fuori di questi limiti, il suo provvedimento sarebbe viziato o addirittura abnorme.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)