Sez. 1, Sentenza n. 4907 del 10/08/1988 (Rv. 459725 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - ISTANZA DELL'ALTRA PARTE - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - ISTANZA DELL'ALTRA PARTE - NECESSITÀ.*
L'ordine di esibizione di un documento (art. 210 cod. proc. civ.) può essere dato dal giudice solo su istanza di parte, sicché, ove detta istanza non sia stata formulata, la parte non può dolersi che il giudice non abbia dato un ordine che non rientrava tra i suoi poteri di ufficio. (V 2588/86, mass n 445672).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)