Sez. L, Sentenza n. 2588 del 12/04/1986 (Rv. 445672 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - ISTANZA DELL'ALTRA PARTE - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - ALLA PARTE - ISTANZA DELL'ALTRA PARTE - NECESSITÀ.*
Mentre la facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 cod. proc. civ.) è esercitabile d'ufficio, l'ordine ad una delle parti di esibire in giudizio un determinato documento (art. 210 cod. proc. civ.) può essere dato dal giudice solo su istanza dell'altra parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)