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Sez. 1, Sentenza n. 1687 del 04/06/1968 (Rv. 333508 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL DANTE CAUSA - EFFICACIA NEI RIGUARDI DEL SOSTITUTO (ACQUIRENTE O LEGATARIO).*
Stato
decisa il 1968-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333508-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DEL DANTE CAUSA - EFFICACIA NEI RIGUARDI DEL SOSTITUTO (ACQUIRENTE O LEGATARIO).*

Il trasferimento a titolo particolare, nel corso del processo, del diritto controverso non opera alcun effetto sul rapporto processuale, il quale continua nei confronti dell'alienante - nel caso di trasferimento per atto tra vivi - o del successore a titolo universale - nel caso di trasferimento attuato mortis causa -, dandosi luogo ad una sostituzione processuale. Pur continuando il processo nei confronti del sostituto (alienante o successore a titolo universale), la sentenza che e data ha piena efficacia nei confronti del sostituto (acquirente o legatario), sebbene pronunciata fuori della sua presenza. Per potere agire in exsecutivis contro il sostituto occorre notificare a lui direttamente il titolo esecutivo ed il precetto tuttavia la omissione di tale formalita importa una irregolarita formale, che puo farsi valere con il rimedio dell'opposizione agli Atti esecutivi. Conf. Alla sent. N. 2381-66, massima n. 324617, prima parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)