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Sez. L, Sentenza n. 7648 del 04/08/1998 (Rv. 517742 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Postumi inizialmente inferiori alla percentuale stabilita dalla legge - Termine perentorio di dieci anni ex art. 83, comma ottavo, d.P.R. n.1124 del 1965 dall'infortunio per l'insorgenza del diritto - Termine prescrizionale di tre anni (ex art. 112, comma primo) - Decorrenza - Dal giorno del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità.
Stato
decisa il 1998-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517742-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

In caso di infortunio sul lavoro che nell'immediato non abbia provocato postumi indennizzabili al lavoratore, quest'ultimo può chiedere all'INAIL l'attribuzione della rendita solamente se l'aggravamento delle sue condizioni di salute, in conseguenza dell'infortunio, si sia verificato entro il termine perentorio di dieci anni (ex art. 83, comma ottavo, d.P.R. n.1124 del 1965) dalla data dell'infortunio medesimo, dal momento che il compiuto decorso del termine senza la formulazione di alcuna richiesta impedisce, sul piano sostanziale, l'insorgenza del diritto, operando una presunzione legale assoluta per effetto della quale si deve ritenere che i postumi del fatto lesivo, inizialmente inferiori alla percentuale stabilita dalla legge, non siano più suscettibili di modifica. Una volta poi insorto il diritto alla rendita, trova applicazione il termine prescrizionale di tre anni (previsto dal successivo art. 112, comma 1) - cui va aggiunto il periodo di sospensione di centocinquanta giorni per l'espletamento della procedura amministrativa, - termine che comincia a decorrere dal giorno in cui è stata raggiunta la soglia minima di indennizzabilità.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)