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Sez. L, Sentenza n. 19589 del 16/09/2010 (Rv. 614982 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Domanda di liquidazione della rendita per aggravamento - Proponibilità - Dieci anni dalla data dell'infortunio - Aggravamento verificatosi oltre il decennio - Irrilevanza - Fondamento - Presunzione assoluta di immodificabilità dei postumi - Prescrizione del diritto - Termine triennale - Decorrenza - "Dies a quo" - Dall'aggravamento.
Stato
decisa il 2010-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614982-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Il periodo di dieci anni dalla data dell'infortunio durante il quale l'infortunato dichiarato guarito senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo indennizzabile può, a norma dell'art. 83, ottavo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. infortuni sul lavoro e malattie professionali), chiedere la liquidazione di rendita se, a seguito di aggravamento, i detti postumi abbiano raggiunto la soglia di indennizzabilità, costituisce l'esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo. Pertanto, solo se la variazione dello stato di inabilità conseguente all'infortunio si sia verificata entro il decennio sorge l'eventuale diritto alla corresponsione della rendita, da esercitare nel termine triennale di prescrizione di cui al successivo art. 112 dello stesso d.P.R., decorrente dal momento dell'intervenuta variazione e non già dalla scadenza del decennio.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)