Sez. 5, Sentenza n. 480 del 08/05/1968 Ud. (dep. 05/07/1968) Rv. 108569 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - IN GENERE - FALSO INUTILE E FALSO GROSSOLANO -INSUSSISTENZA DEL REATO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA IN ATTI - IN GENERE - FALSO INUTILE E FALSO GROSSOLANO -INSUSSISTENZA DEL REATO.*
Il falso inutile puo ricorrere soltanto quando l'atto pubblico e inesistente e sfornito di qualsiasi effetto giuridico, come potrebbe essere una sentenza pronunciata da persona non rivestita di potere giudiziario o un'ordinanza comunale emessa da un giudice. Va esclusa, pertanto, la punibilita del falso documentale quando l'atto e inficiato da nullita assoluta e come tale e inidoneo a determinare qualsiasi effetto giuridico. Soltanto in tale ipotesi, come in quella della grossolanita dell'imitazione del vero, viene a cadere la presunzione di verita e l'offesa alla pubblica fede dell'atto falsificato. (V.106254, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)