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Sez. 5, Sentenza n. 10307 del 09/05/1980 Ud. (dep. 10/10/1980) Rv. 146178 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA - IN ATTI - FALSITA MATERIALE - GROSSOLANITA DEL FALSO - CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE - INESISTENZA GIURIDICA E ILLICEITA DELL'ATTO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146178-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA - IN ATTI - FALSITA MATERIALE - GROSSOLANITA DEL FALSO - CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE - INESISTENZA GIURIDICA E ILLICEITA DELL'ATTO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Soltanto l'inesistenza giuridica del documento e la illiceita dell'atto e non gia la semplice nullita e annullabilita e, a maggior ragione, l'inosservanza di prescrizioni regolamentari fanno venir meno la tutela penale nel caso di falsita. (fattispecie in cui la mancata attestazione di una certezza diretta - da parte del notaio - sull'identita personale dei soggetti interessati alla redazione di un atto e la sua sostituzione con l'intervento dei fidefacienti, richiesto dall'art 49 legge 16 febbraio 1913 sull'ordinamento del notariato, modificato dall'art 1 legge 10 maggio 1976 n 333, perche rilevabile solo da persone specificamente preparate ed esperte nella materia, e stata ritenuta integrante in pieno il delitto di falso). (V mass n 139430; (V mass n 139255; (V mass n 125692; (V mass n 108569).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49 com. 2, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 486, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Legge 10/05/1976 num. 333 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)