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Sez. U, Sentenza n. 9831 del 02/10/1993 (Rv. 483869 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Istituto Siciliano Mutilati ed Invalidi di Guerra (I.S.M.I.G.) - Controversia relativa a rapporto di lavoro con i dipendenti - Inosservanza da parte dell'Istituto dell'onere di produzione dello statuto ai fini dell'accertamento della natura pubblica dell'ente - Devoluzione della controversia all'A.G.O. - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483869-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici

Con riguardo a controversia relativa a rapporto di lavoro con l'Istituto Siciliano Mutilati ed Invalidi di Guerra (I.S.M.I.G.) deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario ove, per l'inosservanza dell'onere di produzione dello statuto, gravante sull'ente interessato all'accertamento della propria natura pubblica (la quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988, non discende più automaticamente dalla qualità di istituzione pubblica di assistenza), non sia possibile - in mancanza di altri dati univoci - accertare elementi (come le finalità, la struttura organizzativa, le fonti di finanziamento) significativi ai fini della sussistenza o no della natura pubblicistica dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)