Sez. U, Sentenza n. 8053 del 26/08/1997 (Rv. 507176 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Natura pubblica o privata a seguito di Corte cost. n. 396 del 1988 - Onere di provare gli elementi costitutivi della qualità pubblica - Incidenza sulla parte interessata - Principi restrittivi in materia di enti pubblici ex legge n. 70/1975 e d.P.R. n. 616/1977 - Conseguenze - Attività incidente in settori di rilievo pubblicistico e sociale - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
In materia di istituzioni di assistenza e beneficenza, e in riferimento alla sentenza n. 396 del 1988 della Corte costituzionale (incidente sull'art. 1 della legge n. 6972 del 1890) - a seguito della quale tali soggetti non hanno necessariamente natura pubblica - grava sulla parte che ha interesse a dimostrare la natura pubblica dell'ente l'onere di provare gli elementi al riguardo rilevanti circa origine, struttura e normali fonti di finanziamento del medesimo, né a tal fine si può prescindere dalle risultanze statutarie. D'altra parte, la circostanza che un'istituzione operi in settori di rilievo pubblicistico e sociale non è di per sè sufficiente per la sua qualificazione come ente pubblico, tenuti presenti i principi posti dalla legge n. 70 del 1975 (sul riordinamento degli enti pubblici) e dal d.P.R. n. 616 del 1977 (di attuazione della delega sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione), secondo cui la personalità giuridica pubblica può essere riconosciuta solo a quegli enti per i quali un tale requisito consegua in forza di legge ovvero in base a specifico atto ricognitivo. (Nella specie l'attore aveva adito il giudice del lavoro deducendo un rapporto di lavoro con la "casa di ospitalità" convenuta; la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, annullando la impugnata sentenza d'appello, che aveva addossato al lavoratore l'onere di provare la natura privata dell'ente e aveva valorizzato elementi non dedotti dallo statuto dell'ente e non decisivi, come l'esistenza di controlli pubblicistici, l'assunzione del personale mediante concorso e l'approvazione della pianta organica da parte della Prefettura).
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)