Sez. 5 - , Sentenza n. 26477 del 08/03/2021 Ud. (dep. 12/07/2021) Rv. 281653 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE | Natura - Scriminante - Esclusione - Scusante - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - PROVOCAZIONE
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell'autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l'illiceità del fatto, imputabile a titolo di dolo, e la conseguente obbligazione risarcitoria nei confronti del soggetto leso. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, aveva assolto l'imputato a norma dell'art. 599, comma secondo, cod. pen., revocando le statuizioni civili).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)