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Sez. 5 - , Sentenza n. 23031 del 03/03/2021 Ud. (dep. 10/06/2021) Rv. 281377 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Fatto ingiusto altrui - Requisiti - Ingiustizia obiettiva - Nozione - Rilevanza di valori e di codici di comportamento non corrispondenti a canoni di civile convivenza - Esclusione - Fattispecie
Stato
decisa il 2021-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281377-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

Ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale. (Fattispecie in tema di lesioni volontarie, in cui la Corte ha escluso che l'aver l'imputato visto la sua ex compagna ballare con la vittima possa potesse integrare gli estremi della provocazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)