Sez. L, Sentenza n. 5907 del 19/11/1984 (Rv. 437572 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - ALTERNATIVITÀ DEI FORI CONCORRENTI - SCELTA RELATIVA - RIMESSIONE ALLA PARTE PROPONENTE PER PRIMA LA DOMANDA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - ALTERNATIVITÀ DEI FORI CONCORRENTI - SCELTA RELATIVA - RIMESSIONE ALLA PARTE PROPONENTE PER PRIMA LA DOMANDA.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in materia di controversie di lavoro - fra le quali rientra quella relativa alla gestione di un impianto di carburanti, ove non si contesti l'esistenza di un rapporto di collaborazione personale - la regola generale dell'alternatività dei fori speciali concorrenti è posta dall'art. 413 cod. proc. civ. nell'interesse di entrambi i soggetti del rapporto di lavoro e nel superiore interesse della giustizia, con la conseguenza che la scelta tra i più fori speciali è rimessa a chi per primo proponga la domanda, sia esso l'imprenditore o il prestatore d'opera. (V 3254/80, mass 407046; (V 5655/78, mass n 395428).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)