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Sez. L, Sentenza n. 5655 del 29/11/1978 (Rv. 395428 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PLURALITA DI FORI - ATTRIBUZIONE DELLA SCELTA ALLA PARTE ATTRICE - LUOGO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395428-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE - PLURALITA DI FORI - ATTRIBUZIONE DELLA SCELTA ALLA PARTE ATTRICE - LUOGO DELLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - NOZIONE.*

L'art 413 cod proc civ (nuovo testo), nello stabilire che e competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione e sorto il rapporto ovvero si trovi l'azienda o una sua dipendenza alla quale e addetto il lavoratore istante o presso la quale egli presta la sua opera al momento della fine del rapporto, attribuisce la scelta fra i suddetti fori alla parte attrice, senza alcuna prevalenza obbligatoria dell'uno o dell'altro giudice. A tal fine, per luogo in cui e sorto il rapporto di lavoro deve intendersi quello della stipulazione del contratto e non quello nel quale abbia avuto inizio la prestazione. (V 5074/77, mass n 388677; (V 74/76, mass n 378700; (V 2319/75, mass n 376166).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)