Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 06/07/1966 (Rv. 323453 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - NECESSITA DELL'ECCEZIONE - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - NECESSITA DELL'ECCEZIONE - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE.*
Il principio secondo il quale il giudicato puo rilevarsi d'ufficio, in ogni stato e grado della causa, e, quindi, anche in Sede di Cassazione, vale soltanto per il giudicato formatosi nello stesso processo, mentre, se esso e formato in altro giudizio, da luogo ad una comune eccezione, che deve essere proposta, nei modi di rito, in Sede di merito. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)