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Sez. 2, Sentenza n. 1770 del 06/07/1966 (Rv. 323453 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - NECESSITA DELL'ECCEZIONE - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323453-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - NECESSITA DELL'ECCEZIONE - GIUDICATO INTERNO - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN SEDE DI CASSAZIONE.*

Il principio secondo il quale il giudicato puo rilevarsi d'ufficio, in ogni stato e grado della causa, e, quindi, anche in Sede di Cassazione, vale soltanto per il giudicato formatosi nello stesso processo, mentre, se esso e formato in altro giudizio, da luogo ad una comune eccezione, che deve essere proposta, nei modi di rito, in Sede di merito. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)