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Sez. 3, Sentenza n. 574 del 26/02/1972 (Rv. 356598 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO - PRECLUSIONE - GIUDICATO INTERNO - RICEVIBILITA D'UFFICIO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE - NECESSITA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356598-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO - PRECLUSIONE - GIUDICATO INTERNO - RICEVIBILITA D'UFFICIO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE AD OPERA DELLA PARTE - NECESSITA - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Il giudicato puo essere rilevato d'ufficio, in ogni stato e grado della causa, e quindi anche in Cassazione, soltanto quando siasi formato nello stesso processo, nel mentre la cosa giudicata formatasi in altro giudizio(cosidetto giudicato esterno)da luogo ad una comune eccezione, la quale deve, percio, essere proposta nei modi di rito, in Sede di merito e non puo essere fatta valere per la prima volta nel giudizio di Cassazione. (Conf 1073'69, mass n 339575; 842'67, mass n 326966; 1097'67, mass n 327492; 1533'66, mass n 323045; 1770'66, mass n 323453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)