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Sez. 1, Sentenza n. 1189 del 26/03/1977 (Rv. 384853 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITA EX ART 7 RD N 274 DEL 1929 - NATURA - APPLICABILITA DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384853-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITA EX ART 7 RD N 274 DEL 1929 - NATURA - APPLICABILITA DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ESCLUSIONE.*

La cancellazione dall'albo professionale, disposta dal consiglio dei Geometri per sopravvenuta incompatibilita, ai sensi dell'art 7 del regolamento per la professione di geometra (approvato con RD 11 febbraio 1929 n 274), non ha carattere di sanzione disciplinare, e, pertanto, non e soggetta alle formalita dettate dall'art 12 del regolamento medesimo (nella specie, comunicazione all'interessato, almeno dieci giorni prima, della seduta fissata per la decisione), le quali riguardano i soli procedimenti disciplinari.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 11, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)