Sez. U, Sentenza n. 2129 del 11/04/1981 (Rv. 412851 - 01)
PROFESSIONISTI - ALBO - IN GENERE - GEOMETRI - SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DISPOSTA DAL CONSIGLIO DEI GEOMETRI - CARATTERE DI SANZIONE DISCIPLINARE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FORMALITA EX ART 12 DEL REGOLAMENTO PROFESSIONALE - INAPPLICABILITA.*
PROFESSIONISTI - ALBO - IN GENERE - GEOMETRI - SOPRAVVENUTA MANCANZA DEL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DISPOSTA DAL CONSIGLIO DEI GEOMETRI - CARATTERE DI SANZIONE DISCIPLINARE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FORMALITA EX ART 12 DEL REGOLAMENTO PROFESSIONALE - INAPPLICABILITA.*
La cancellazione dall'albo professionale, disposta dal consiglio dei Geometri per sopravvenuto venir meno del requisito del 'godimento dei diritti civilì (nella specie, a seguito di dichiarazione di fallimento), non ha carattere di sanzione disciplinare, e, pertanto, non e soggetta alle formalita prescritte dall'art 12 del regolamento professionale, approvato con RD 11 febbraio 1929 n 274, che riguardano i soli procedimenti disciplinari. (V 1189/77, mass n 384853).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 11, Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)