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Sez. 3, Sentenza n. 1186 del 17/02/1984 (Rv. 433328 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 244 DEL 1957 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433328-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MORTE DELL'AFFITTUARIO - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 244 DEL 1957 - CONDIZIONI.*

La successione nel contratto di affitto di fondo rustico di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1957 n. 244, in quanto prevista per il "caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto" (in favore del coniuge e degli eredi legittimi), postula che il de cuius fosse qualificabile coltivatore diretto alla stregua dell'art. 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949 n. 353 e, quindi, la prova che egli impiegasse nella coltivazione del fondo, insieme alla propria famiglia, una forza lavorativa pari ad almeno un terzo di quella occorrente.*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)