Sez. 3, Sentenza n. 9809 del 09/10/1997 (Rv. 508669 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Affitto a coltivatore non diretto - Durata del contratto - Proroga - Rapporto prorogatosi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Efficacia retroattiva della norma di cui all'art. 22, legge 203 del 1982 - Esclusione - Conseguenze - Computo dei termini - Parametri normativi di riferimento - Art. 17 legge n. 11 del 1971 - Applicabilità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
La norma di cui all'art. 22 della legge n. 203 del 1982 (entrato in vigore, alla pari di tutte le altre disposizioni contenute in quel testo normativo, il 6 maggio 1982, giusto disposto dell'art. 63 della medesima legge) è applicabile a tutti i rapporti agrari "comunque in corso" ma, in armonia con la regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, è da ritenersi priva di efficacia retroattiva e, dunque, inapplicabile a tutti quei rapporti (sorti e) prorogati già sotto il vigore della legge 22 luglio 1966 n. 606 (art. 1, comma primo) e della successiva legge 11 febbraio 1971, n. 11 (art. 17). (Nella specie, il rapporto agrario, sorto "inter partes" nell'anno 1963, era stato oggetto, nel tempo, di successivi rinnovi contrattuali annuali, l'ultimo dei quali con decorrenza 11 novembre 1965 e con scadenza 10 novembre 1966, senza che, in relazione a tale ultima convenzione negoziale, le parti intimassero disdetta, con conseguente rinnovazione tacita del rapporto per una durata, peraltro, non più annuale, ma, per effetto dell'intervento della legge 606 del 1966 - art. 5 -, di sei anni, trattandosi di contratto la cui rinnovazione tacita si era verificata dopo l'entrata in vigore della detta legge. In assenza di ulteriori interventi legislativi, il rapporto agrario "de quo" si sarebbe prorogato di sei anni in sei anni, con riferimento alla decorrenza iniziale del 10 novembre 1966 e con prima scadenza all'11 novembre 1972, ma, per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, esso, trovandosi in corso "de iure", doveva ritenersi assoggettato a tale nuova disciplina, che sanciva un nuovo termine di proroga - di quindici anni - a far data dalla data di inizio "del contratto in corso", con la definitiva conseguenza che l'originario contratto, stipulato con decorrenza 11 novembre 1965, doveva ritenersi prorogato sino al 10 novembre 1980 per effetto della normativa di cui alla legge 11 del 1971, e, a quella data, nuovamente prorogato di quindici anni per effetto della ora ricordata disposizione legislativa, non essendo, all'epoca, ancora entrata in vigore la legge 203 del 1982 - anch'essa contenente, peraltro, la previsione di un termine di proroga quindicennale -. Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, con riferimento al riportato caso di specie, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di merito che, pur collocando correttamente la data di scadenza finale dell'ultima proroga legale al 10 novembre 1995, aveva inesattamente ritenuto applicabile al rapporto agrario controverso la disciplina prevista dalla legge 203 del 1982 anziché quella della legge 11 del 1971).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 05/03/1982 num. 203 art. 1, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 2, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 22, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 63, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)