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Sez. 1, Sentenza n. 12511 del 05/12/1995 (Rv. 494939 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Reato di omissione di atti di ufficio commesso dell'eletto - Decadenza di costui ex art. 15 lettera c) della legge n. 55 del 1990 - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494939-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

Il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 cod. pen.), rientra tra i reati di cui alla lettera c) dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art. 1, comma 4 "quinquies", della legge 18 gennaio 1992 n. 16 - reati che comportano la decadenza dalla cariche elettive ivi previste - atteso che tale disposizione comprende, con norma di chiusura, tutti i reati che si sostanziano in un abuso di poteri o in una violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, tra i quali senza dubbio rientra quello di cui all'art. 328 cod. pen., trattandosi di un tipico delitto commesso da pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio con un comportamento contrario al buon andamento, alla correttezza ed alla trasparenza dell'azione della p.a..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)