Sez. 1, Sentenza n. 2065 del 10/03/1999 (Rv. 524006 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Reato di omissione di atti d'ufficio commesso dall'eletto - Decadenza dalla carica ex art. 15, lett. c), della legge n. 55 del 1990 - Configurabilità - Applicazione di pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento) - Conseguenza - Decadenza - Idoneità.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
L'art. 15, comma primo, lett. c), della legge n. 55 del 1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992, che prevede la ineleggibilità, tra l'altro, alla carica di Sindaco, e, correlativamente, la decadenza dalla stessa carica, per coloro che abbiano riportato condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della decadenza di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la ineleggibilità e la decadenza operano con riferimento ad ogni condotta che integri la componente materiale di una fattispecie criminosa autonoma (o una circostanza aggravante) estrinsecantesi nell'abuso dei poteri o nella violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione. Tali certamente sono entrambe le fattispecie criminose delineate dall'art. 328 cod. pen. (rifiuto ed omissione di atto d'ufficio), delle quali è elemento costitutivo il carattere indebito del rifiuto o della omissione, e cioè la qualificabilità degli stessi come inadempimento di obblighi discendenti da un funzione pubblica o da un pubblico servizio. Nè rileva, ai fini della idoneità della condanna per detto rifiuto o detta omissione ad essere ricompresa nella previsione legislativa di ineleggibilità, e, correlativamente, di decadenza, la circostanza che essa sia stata emessa in sede di " patteggiamento " ex art. 444 e seguenti cod. proc. pen., anziché in esito a giudizio ordinario. Ed invero, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, se non può essere posta dal giudice civile a fondamento di pronunce che postulino l'accertamento del fatto - reato e la responsabilità penale dell'imputato (vedi sentenza Corte Costituzionale n. 499 del 1995), né può spiegare effetti penali che siano subordinati a detto accertamento, in quanto priva dell'autorità propria del giudicato sostanziale nel processo civile ed amministrativo, è, però, del tutto equivalente alla condanna ordinaria, in mancanza di disposizione derogativa, rispetto a quegli effetti extrapenali che che l'ordinamento automaticamente ricollega al fatto giuridico della condanna, indipendentemente dai presupposti e dalle modalità procedimentali con cui sia stata adottata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST., Legge 18/01/1992 num. 16 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)