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Sez. 1, Sentenza n. 10354 del 19/10/1993 (Rv. 483993 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - In genere | Provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizione - Incidenza dei provvedimenti sulle situazioni di terzi - Tutela - Ordinarie azioni di cognizione - Esperibilità.
Stato
decisa il 1993-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483993-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - In genere

In tema di fallimento, sono impugnabili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti giurisdizionali diversi dalle sentenze i quali abbiano contenuto decisorio e definitivo, sempre che non si tratti di provvedimenti che incidono sulle situazioni di terzi estranei alla procedura fallimentare, che, se assumono di avere subito pregiudizio della loro esecuzione, possono tutelarsi mediante le ordinarie azioni di cognizione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)