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Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 17/06/1995 (Rv. 492904 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Decreto del giudice delegato con il quale si ordini al conduttore la riconsegna di beni del fallito - Reclamo - Provvedimento confermativo del Tribunale - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492904-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI

Non ha carattere decisorio - e quindi non può essere oggetto di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - il provvedimento con cui il tribunale fallimentare abbia provveduto (nella specie rigettandolo) sul reclamo contro il decreto del giudice delegato che, in relazione a beni del fallito concessi dal curatore in locazione ad un terzo, abbia ordinato a quest'ultimo la riconsegna dei beni allo scadere del termine indicato nel contratto (termine nella specie contestato, sotto il profilo della legittimità, dal conduttore). Infatti, la tutela giurisdizionale dei diritti relativi a un siffatto rapporto giuridico - posto in essere dopo la dichiarazione di fallimento ed in relazione di occasionalità con la procedura concorsuale - esula dalla competenza giurisdizionale del tribunale fallimentare e, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento contestato sia valutabile come convalida di un decreto di acquisizione illegittimamente adottato nei confronti di un terzo ex art. 25, comma primo, n. 2, legge fall., quest'ultimo può tutelarsi mediante le ordinarie azioni di cognizione, compresa quella di nullità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)