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Sez. L, Sentenza n. 12137 del 19/08/2003 (Rv. 565976 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Svolgimento di attività lavorativa non denunciata all'Istituto previdenziale - Conseguenze - Revocabilità del trattamento di integrazione salariale - Configurabilità - Efficacia preclusiva dell'accertamento delle condizioni per la sospensione della retribuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565976-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L'eventuale decadenza del lavoratore dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria conseguente allo svolgimento di attività lavorativa non denunciata all'Istituto previdenziale comporta che il lavoratore stesso non possa fruire del relativo trattamento, ma non costituisce un'autonoma fattispecie di sospensione della retribuzione in mancanza dei presupposti per la sua collocazione in CIGS.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)