Sez. L, Sentenza n. 28464 del 28/11/2008 (Rv. 605759 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa - Presupposti - Comunicazione alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero accordo sindacale - Necessità - Omissione - Conseguenze - Illegittimità della sospensione dei lavoratori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In caso di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, che in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/06/2000 num. 218, Contr. Coll. 17/04/2001, Contr. Coll. 05/06/2001, Contr. Coll. 13/09/2001, Contr. Coll. 28/09/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)