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Sez. 6, Sentenza n. 3763 del 17/11/1999 Cc. (dep. 28/01/2000) Rv. 216834 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE | Impugnazione del pubblico ministero - Deposito presso il giudice a quo - Omissione - Diretta trasmissione al giudice della impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità della impugnazione.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216834-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PRESENTAZIONE - IN GENERE

È inammissibile, per violazione dell'art. 582, comma primo, cod. proc. pen., l'impugnazione del pubblico ministero non depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ma inoltrata direttamente al giudice della impugnazione. (Fattispecie di ricorso per cassazione trasmesso direttamente dal pubblico ministero alla Suprema Corte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)